Riscatto

L’iscritto può riscattare la propria posizione individuale maturata pensione in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La facoltà di riscatto totale non può essere esercitata nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, erogando, Fon.Te., soltanto la prestazione finale.

  • Riscatto parziale (50% del capitale maturato):
    • Cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
    • Mobilità, CIG ordinaria o straordinaria
  • Sull’importo liquidato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
  • Riscatto totale (100% del capitale maturato):
    • Invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo
    • Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi
  • Sull’importo liquidato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
  • Riscatto per cause diverse (50%,70%, 100%) :
    • Cessazione attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno
    • Cessazione dell’attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di cinque anni.
  • Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.

N.B.: “La richiesta di riscatto totale o di riscatto per cause diverse nella misura del 100% di posizioni previdenziali con omissioni contributive imputabili ad aziende sottoposte a procedura concorsuale non ancora giunta a conclusione, comporta la chiusura della posizione previdenziale. Ciò pregiudicherebbe all’aderente l’eventuale possibilità di avanzare la domanda di accesso al Fondo di Garanzia (Circolare INPS n. 23 del 22/02/2008) per il recupero dei contributi non versati dall’azienda inadempiente.”

  • In caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di designazione, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo pensione.
Parla con noi!
X
Benvenuto Fondo Fon.Te
Welcome to WPBot