Regime fiscale

n.b. si rinvia al Documento sul regime fiscale, specie per le regole della tassazione dei montanti accumulati fino al 31/12/2006

Qual è il regime fiscale sui contributi versati?
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino ad Euro 5.164,57 dei contributi versati (dall’azienda e dall’iscritto). Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR. I nuovi occupati che non esauriscono il plafond nei primi cinque anni di permanenza possono recuperarli nei venti successivi limitatamente alla quota non dedotta in precedenza.
Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al Fondo, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi?
No, il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore direttamente in busta paga perché il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, riconosce direttamente le agevolazioni fiscali.
Come vengono tassati i rendimenti annuali del Fondo pensione?

Nella fase di accumulo, i rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

Il nuovo e più favorevole regime di tassazione delle prestazioni (con aliquote del 23 o dal 15 al 9 %) ha effetto anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006?
No. Le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.
In che modo è tassato il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma previdenziale?
Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica è un’operazione non soggetta a imposizione fiscale.
Qual è il trattamento fiscale dell’anticipazione?
Quella per spese sanitarie è tassata con un’aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al il quindicesimo. Nelle altre ipotesi (acquisto o ristrutturazione della prima casa, ulteriori esigenze dell’iscritto) l’aliquota è invece del 23%.
Quale tassazione si applica al riscatto ?
Il riscatto parziale e totale sono tassati con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.
Il riscatto per cause diverse è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% (senza riduzioni).
Il montante complessivo accumulato prima del 01/01/2007 verrà imputato ai singoli anni di durata della fase di accumulo e, sui vari montanti così determinati, verrà applicata la tassazione vigente in ciascun anno (pro rata).
Come viene tassata la rendita vitalizia?
Con un’aliquota del 15% e si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a previdenza complementare; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.
Qual è il trattamento fiscale della prestazione in capitale?
La prestazione pensionistica complementare in capitale è tassata con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.
Il montante complessivo accumulato prima del 01/01/2007 verrà imputato ai singoli anni di durata della fase di accumulo e, sui vari montanti così determinati, verrà applicata la tassazione vigente in ciascun anno (pro rata).
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