Conosci il Fondo Pensione Fon.Te.

Che cos’è Fon.Te.?
Il Fondo pensione Fon.Te. – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi – è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Fon.Te. è iscritto all’albo tenuto dalla Covip con il n. 123 ed è stato istituito in attuazione dell’Accordo collettivo nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS – UIL e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, con l’Accordo collettivo nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS – UIL e successive modificazioni e integrazioni è stata formalizzata l’adesione a Fon.Te. anche del settore turismo.
Qual è la sua forma giuridica?
Fon.Te. è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria degli attivi del fondo).
Quali garanzie esistono a tutela degli iscritti a Fon.Te.?
Il Fondo è costituito come soggetto giuridico autonomo: un eventuale dissesto dell’impresa non può quindi avere ripercussioni sul suo patrimonio. Le risorse, inoltre, costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello dei gestori finanziari e della banca depositaria: le somme, quindi, non possono essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle del Fondo e i creditori del gestore o della banca non possono rivalersi su di esse. La banca depositaria alla quale sono affidati gli attivi del Fondo deve eseguire le istruzioni del gestore finanziario verificando che siano conformi alla normativa. Il controllo sulla materia, infine, è affidato alla Covip (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione) che ha una serie molto ampia di compiti.
Chi può aderire a Fon.Te.?
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a tre mesi nell’anno ai quali viene applicato uno dei contratti di riferimento. Possono, altresì, aderire a Fon.Te. i lavoratori in somministrazione. Sono associate a Fon.Te. le aziende i cui dipendenti hanno aderito al Fondo.
Per conoscere e consultare l’elenco dei contratti di riferimento, VAI ALLA PAGINA (rinvio all’allegato alla nota informativa, che include tutti i CCNL e CCL).
Possono, inoltre, associarsi a Fon.Te i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari.
Perché conviene aderire a Fon.Te.?
Fon.Te. ti offre la possibilità di costituirti una pensione aggiuntiva a quella pubblica che, a seguito della riforma, sarà liquidata con il sistema contributivo e non più con quello retributivo.
L’adesione esplicita del lavoratore comporta:

  • L’obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo contrattualmente previsto che, invece, non compete a chi conferisce solo il TFR (tacitamente o esplicitamente).
  • la deducibilità dal reddito fino al valore di 5.164,57 €. dei contributi versati (dall’azienda e dall’iscritto). Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR. Il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore direttamente in busta paga.
Come si aderisce a Fon.Te.?
Dopo aver preso visione delle “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, disponibili sul sito www.fondofonte.itè sufficiente compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro che ha l’obbligo di completarlo con i dati relativi all’azienda. Il modulo, debitamente compilato, deve pervenire a Fon.Te.
I quadri possono aderire a Fon.Te.?
Possono iscriversi al Fondo i lavoratori inquadrati dal livello settimo al quadro.
I dirigenti possono aderire a Fon.Te.?
No, hanno un fondo specifico.
Quando si può aderire?
Non esiste un termine entro il quale aderire esplicitamente.

Possono iscriversi i soggetti fiscalmente a carico?

Si, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo possono chiedere l’iscrizione dei loro familiari fiscalmente a carico: per i soggetti fiscalmente a carico l’importo e la decorrenza dei versamenti sono liberi.

A cosa serve la quota associativa?
E’ destinata alla copertura degli oneri di gestione amministrativa di Fon.Te ed è così composta:

  • € 22,00 per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell’anno, prelevati in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell’anno;
  • € 10,00 per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno a valere sulla posizione individuale;
  • € 15,00 per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te.; in assenza di versamenti contributivi nell’anno, il costo è pari a 10,00 € a valere sulla posizione individuale.
Che cos’è la quota d’iscrizione?
Al momento dell’adesione è dovuta una quota di iscrizione una tantum che ammonta a 15,50 €, di cui 11,88 a carico dell’azienda e 3,62 € del lavoratore (per le imprese di pulizia 7,75 per la prima e 7,75 € per il secondo).
Per i familiari fiscalmente a carico la quota è pari a 15,50€. Per maggiori dettagli clicca qui
Quali sono le aliquote di contribuzione a Fon.Te.?
Per conoscere e consultare l’elenco dei contratti di riferimento e delle relative aliquote di contribuzione, tempo per tempo aggiornate, VAI ALLA PAGINA (rinvio all’allegato alla nota informativa, che include tutti i CCNL e CCL).
Con quale periodicità vengono effettuati i versamenti da parte dell’azienda?
L’azienda versa la contribuzione con periodicità trimestrale. Le scadenze sono poste nel giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento (16 aprile per il I trim. – 16 luglio per il II trim. – 16 ottobre per il III trim. – 16 gennaio dell’anno successivo per il IV trim.). Nell’estratto conto che l’iscritto riceve tramite la Comunicazione periodica sono contenuti tutti i versamenti che sono stati effettuati nel corso dell’anno precedente. Non vi è, quindi, contenuto il versamento del IV trimestre dell’anno la cui scadenza  è fissata nel mese di gennaio.
È possibile integrare i contributi obbligatori con una contribuzione aggiuntiva una-tantum?
Sì, il singolo iscritto che intenda effettuare i versamenti una tantum dovrà eseguire un bonifico e compilare l’apposito modulo “Versamenti aggiuntivi una tantum“, in occasione di ogni versamento  e farlo pervenire al Fondo pensione.
Il lavoratore può variare l’aliquota contributiva prescelta?
Sì, compilando l’apposito modulo “Variazione dell’aliquota contributiva”, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente prescelta, fermo restando che l’importo indicato non potrà essere inferiore all’ammontare minimo previsto dal CCNL di riferimento. Tale richiesta può essere presentata all’azienda una sola volta all’anno, entro il 30 settembre; l’operatività esecutiva decorrerà dalla busta paga di gennaio dell’anno successivo.
Il datore di lavoro può attivare una contribuzione aggiuntiva periodica?
Sì, il datore di lavoro può definire a livello aziendale (regolamento/accordo) una contribuzione a suo carico maggiore di quella prevista dal CCNL o CCL di riferimento e dovrà darne comunicazione scritta al Fondo, allegando il testo del regolamento/accordo aziendale. Il versamento aggiuntivo avrà periodicità trimestrale.
La richiesta della variazione dell’aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata due volte all’anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, compilando l’apposito modulo “Variazione dell’aliquota contributiva di fonte datoriale”, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente indicata, fermo restando l’ammontare minimo previsto dal CCNL di riferimento L’operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla busta paga del primo mese del trimestre successivo.
Il datore di lavoro può attivare una contribuzione aggiuntiva una tantum?
Sì, è data facoltà anche al datore di lavoro di effettuare dei versamenti una tantum, a favore dei propri dipendenti aderenti al Fondo pensione.
Il datore di lavoro dovrà far pervenire al Fondo Pensione comunicazione in tal senso, compilando l’apposito modulo “Versamenti aggiuntivi una tantum di fonte datoriale”. La compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del lavoratore indicato nel predetto modulo.
In quale comparto saranno investiti i contributi aggiuntivi?
I versamenti aggiuntivi saranno investiti nello stesso comparto nel quale viene gestita la posizione dell’iscritto.
Come viene informato l’iscritto sui versamenti effettuati in suo favore al Fondo pensione?
Una volta l’anno, entro il 31 marzo, il Fondo invia all’iscritto la Comunicazione periodica, redatta secondo lo schema elaborato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), attraverso la quale lo informa sull’andamento della gestione complessiva e gli fornisce un estratto conto della sua posizione previdenziale individuale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Attraverso la busta paga potrà verificare la corrispondenza tra le trattenute operate dall’azienda (contributo del lavoratore e del datore di lavoro, Tfr, eventuale contributo volontario) e quanto versato al Fondo dall’azienda stessa. L’iscritto potrà inoltre verificare che i versamenti siano stati effettuati nel rispetto delle scadenze definite dal Fondo.
L’iscritto può, inoltre, in qualunque momento accedere alla propria posizione tramite l’Area riservata del sito Internet del Fondo.
Accedendo al sito internet può verificare l’andamento mensile del valore quota dei 4 comparti.
Chi gestisce il patrimonio del fondo pensione?
Intermediari professionali selezionati dal Fondo stesso con un’apposita gara, che rientrano in una delle quattro categorie autorizzate: banche, compagnie d’assicurazione, Sim, Sgr.
Chi sceglie i gestori finanziari?
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo attraverso una procedura di selezione regolamentata dalla Covip (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione): è prevista la pubblicazione di un bando di gara, del capitolato da parte dei concorrenti e, a seguito di una graduatoria, la redazione della corrispondente offerta e, infine, la stipula di un’apposita convenzione. La convenzione stipulata e la documentazione relativa a ciascuna fase della procedura di selezione vengono inviate alla Covip per le verifiche di competenza.
Che funzione hanno i gestori finanziari?
I gestori, in base al mandato loro conferito dal Fondo, effettuano gli investimenti nel rispetto dei criteri fissati nella predetta convenzione e dalla normativa.
Cosa si intende per banca depositaria?
E’ l’istituto di credito (distinto in ogni caso dal gestore finanziario) presso cui sono depositati gli attivi del Fondo pensione (titoli acquistati dai gestori, nonché il conto di gestione del Fondo). La banca depositaria per legge esegue le istruzioni del soggetto gestore verificando la loro conformità alla normativa, allo statuto del fondo e ai criteri stabiliti nella convenzione.
Fon.Te. è un Fondo pensione multicomparto?
Si, perché all’interno dello stesso Fondo sono previsti più comparti d’investimento con diverso profilo di rischio e rendimento: la scelta dev’essere compiuta dall’iscritto in base al proprio orizzonte temporale di permanenza nel Fondo, rappresentato in pratica dagli anni mancanti prima del pensionamento, e alla propria propensione al rischio. Le performance sono diverse a seconda dei risultati di ogni comparto.
Come avviene la scelta del comparto di investimento?
L’aderente sceglie, all’atto dell’adesione, il comparto cui destinare i versamenti contributivi. Nell’ipotesi in cui non effettui la scelta s’intende attivata l’opzione verso il Comparto Sviluppo. I flussi di TFR conferiti al Fondo per effetto del meccanismo di adesione tacita saranno investiti nel Comparto Conservativo.
Posso modificare il comparto di investimento (Switch)?
Ogni aderente, in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, ha la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto, non più di una volta all’anno.
In seguito al conferimento tacito del TFR, è data facoltà all’aderente di trasferire la posizione individuale accumulata nel Comparto Conservativo in altro comparto, senza necessità di attendere il decorso di un anno di permanenza al Fondo.
Ai lavoratori per i quali, a seguito dell’operare del meccanismo del silenzio-assenso, la posizione individuale risultasse ripartita su due comparti di investimento, è data facoltà di riunificare la posizione individuale in uno dei comparti a loro scelta.
Per esercitare la facoltà di “Switch” sarà necessario compilare l’apposito modulo “Variazione comparto di investimento”.
Quali sono i comparti d’investimento offerti da Fon.Te.?
Fon.Te. offre un’ampia scelta di soluzioni in grado di soddisfare le varie esigenze, attraverso quattro comparti dal diverso profilo di rischio e rendimento: tutti, inoltre, si caratterizzano per una gestione a indirizzo etico. Vai all’approfondimento

Dove posso trovare informazioni dettagliate sulle varie linee d’investimento disponibili?
Nella Nota Informativa che illustra il funzionamento del fondo pensione, più precisamente all’interno della sezione che presenta le caratteristiche della forma pensionistica complementare. La scelta della linea d’investimento dev’essere compiuta al momento dell’adesione.
In caso di omissione parziale o totale di contributi come si recuperano eventuali quote non versate al Fondo?
Nel caso in cui l’azienda di un lavoratore iscritto a Fon.Te. fallisca e abbia omesso il versamento del TFR, dei contributi datoriali e di quelli del lavoratore, il lavoratore aderente a Fon.Te. ha la possibilità di richiedere la restituzione di tale credito ad un Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS. Per conoscere il livello di garanzia e la disciplina relativa, attivabile anche in caso di omissione contributiva senza che l’azienda sia assoggettata ad una procedura concorsuale, ti invitiamo a consultare la sezione del sito “Normativa di riferimento – Fondo di garanzia INPS” e la “Nota sulle procedure concorsuali”
Parla con noi!
X
Benvenuto Fondo Fon.Te
Welcome to WPBot